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25000 €

Credito d'Imposta Transizione 5.0

È stato attivato il nuovo Credito d'Imposta Transizione 5.0, che offre alle imprese la possibilità di ottenere un incentivo fino al 45% per i progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici aziendali, con la possibilità di arrivare fino al 63% in casi particolari.

Beneficiari: Tale misura è destinata a tutte le imprese residenti nel territorio italiano, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza distinzione di forma giuridica, settore economico di appartenenza, dimensioni aziendali o regime fiscale applicato per la determinazione del reddito.

Requisiti per l'accesso al beneficio

Per poter beneficiare del credito d'imposta, le imprese devono rispettare le normative vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione al settore di appartenenza e devono essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti. Solo chi adempie correttamente a questi obblighi potrà accedere al beneficio.

Esclusioni

Non possono beneficiare del credito d'imposta le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sono soggette a qualsiasi altra procedura concorsuale. Vengono escluse anche le imprese che sono attualmente sottoposte a procedimenti per dichiarare tali situazioni.

Sono escluse anche le imprese che sono state destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale regola la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi dai dipendenti o dirigenti.

Inoltre, non sono agevolabili gli investimenti che rientrano nelle seguenti categorie:

  • Investimenti direttamente collegati all'uso di combustibili fossili, compreso l'uso a valle. Sono ammesse solo alcune eccezioni:
  1. Attività e beni per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile durante la transizione verso un funzionamento senza combustibili fossili;
  2. Veicoli agricoli e forestali con motori di categoria Stage V acquistati per sostituire veicoli con motori Stage I o precedenti, come definito nei regolamenti UE n. 167/2013 e n. 1628/2016.
  • Attività all'interno del sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione Europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra superiori ai parametri di riferimento stabiliti. Sono agevolabili solo i progetti di innovazione che:
    1. Non hanno un impatto diretto sui consumi energetici soggetti al monitoraggio delle emissioni di CO2;
    2. Hanno un impatto sui consumi energetici ma prevedono che le emissioni di gas serra siano inferiori ai limiti consentiti per quell'attività.
  • Attività connesse a discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico (TMB), tranne per:
    1. Investimenti in inceneritori che trattano esclusivamente rifiuti pericolosi non riciclabili, purché si dimostri un miglioramento dell'efficienza energetica o il recupero di materiali dai residui di combustione;
    2. Investimenti in impianti TMB esistenti finalizzati all'efficienza energetica o al miglioramento del riciclo dei rifiuti, per la conversione in compost o digestione anaerobica.
  • Attività che generano grandi quantità di rifiuti speciali pericolosi, come definiti dal regolamento (UE) n. 1357/2014. Sono ammessi solo progetti che:
    1. Non aumentano la produzione di rifiuti pericolosi per unità di prodotto;
    2. Si occupano del recupero o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi in conformità alle operazioni classificate da R1 a R12 e da D1 a D12;
    3. Sono relativi a impianti che non superano il 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento.

    Sono esclusi anche gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili da imprese che operano in concessione nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e trattamento delle acque reflue, e gestione dei rifiuti.

    Agevolazione

    Il credito d'imposta viene concesso con aliquote variabili, a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici ottenuto a livello di struttura produttiva o di processo. Il calcolo avviene a scaglioni annuali, similmente al credito d’imposta Industria 4.0, e si applica agli investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi.

    Gli investimenti in beni immateriali inclusi nell’allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come software per la gestione dell’efficienza energetica o soluzioni cloud, possono essere inclusi nel credito.

    Le PMI possono inoltre beneficiare di un aumento del credito fino a 10.000 euro per le spese di certificazione relative all’adempimento degli obblighi di legge. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti possono ottenere un ulteriore aumento fino a 5.000 euro per le spese di certificazione della documentazione contabile.

    Modalità di utilizzo del credito

    Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire dal quinto giorno successivo alla regolare trasmissione dell’elenco delle imprese beneficiarie da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate. Tale elenco deve essere inviato entro il 31 dicembre 2025. Eventuali somme non utilizzate entro tale data possono essere riportate in avanti e suddivise in cinque quote annuali.

    Il credito non contribuisce alla formazione del reddito imponibile né alla base imponibile dell’IRAP.

    Investimenti ammissibili

    Sono ammissibili gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, che prevedano una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per le strutture produttive o del 5% per i processi produttivi. La data di inizio del progetto di innovazione è quella del primo impegno vincolante per l’acquisto dei beni oggetto dell'investimento.

    Ulteriori beni immateriali

    Tra i beni immateriali agevolabili, oltre a quelli già menzionati, rientrano:

    • Software, sistemi e applicazioni per il monitoraggio continuo dei consumi energetici, attraverso tecnologie IoT e meccanismi di efficienza energetica (Energy Dashboarding);
    • Software per la gestione d’impresa acquistati insieme a quelli per l’efficienza energetica.

    Impianti a fonti rinnovabili

    Nell’ambito degli investimenti previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera a), localizzati sulle stesse particelle catastali dove si trova la struttura produttiva o su particelle catastali differenti, purché collegate alla rete elettrica tramite punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla stessa struttura produttiva, oppure, come previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, situati nella stessa zona di mercato della struttura produttiva, sono ammissibili al beneficio le spese riguardanti:

    1. a) gruppi di generazione di energia elettrica; b) trasformatori posizionati a monte dei punti di connessione della rete elettrica, così come i misuratori di energia elettrica necessari per la produzione di energia elettrica; c) impianti per la produzione di energia termica destinata esclusivamente al calore di processo, non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata da energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata o certificata come rinnovabile tramite un contratto di fornitura di energia rinnovabile secondo la Delibera ARERA ARG/elt 104/11; d) servizi ausiliari di impianto; e) impianti per l’accumulo di energia prodotta.

    Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come previsto al comma 1, deve essere determinato considerando una producibilità massima attesa che non superi il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Questo fabbisogno viene calcolato sommando i consumi medi annuali di energia elettrica registrati nell’anno precedente all’avvio del progetto di innovazione, insieme ai consumi equivalenti di energia termica o combustibili usati per la produzione di calore per la struttura produttiva, utilizzando le formule e i fattori di conversione specificati nell'Allegato 1. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è basato esclusivamente sul fabbisogno di calore di processo.

    Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il costo massimo ammissibile delle spese relative alle lettere a), b) e d) del comma 1 è calcolato in euro/kW, secondo i parametri indicati nell'Allegato 1 del presente decreto. Le spese per l’acquisto e l’installazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica, menzionati nella lettera e), sono agevolabili fino a un massimo complessivo di 900 euro/kWh. Analogamente, il costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia termica è calcolato in euro/kW come previsto dall'Allegato 1 del decreto.

    Per l'autoproduzione di energia solare destinata all'autoconsumo, sono agevolabili solo gli investimenti in impianti dotati di moduli fotovoltaici registrati ai sensi dell’articolo 12 del Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, e conformi ai requisiti tecnici e territoriali elencati al comma 1, lettere a), b) e c), dello stesso articolo.

    I moduli fotovoltaici devono soddisfare i seguenti requisiti:

    • Essere prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea e avere un'efficienza di almeno il 21,5% a livello di modulo;
    • Le celle fotovoltaiche, anch'esse prodotte negli Stati membri dell'UE, devono raggiungere un'efficienza di almeno il 23,5% (come modificato dal Decreto Legge 113 del 9 agosto 2024);
    • Moduli costituiti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem, prodotti nell'UE, con un'efficienza di almeno il 24% a livello di cella.

    Le spese relative agli investimenti in impianti che includono i moduli descritti nelle lettere b) e c) contribuiscono alla base di calcolo del credito d’imposta rispettivamente al 120% e al 140% del loro costo.

    In attesa della creazione del registro previsto dall’articolo 12 del Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, i moduli agevolabili saranno identificati tramite un'attestazione rilasciata dal produttore che dimostri il rispetto dei requisiti tecnici e territoriali specificati.

    I beni oggetto di questo articolo devono entrare in esercizio entro un anno dal completamento del progetto di innovazione.

    Formazione del personale

    Le spese per la formazione del personale finalizzata all'acquisizione di competenze tecnologiche per la transizione digitale ed energetica possono essere incluse nel credito d'imposta fino al 10% del valore dell'investimento, con un limite massimo di 300.000 euro.

    VAI ALLA PAGINA DEL BANDO: Transizione 5.0: Processi produttivi e Fotovoltaico

     

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