requisiti del piano nazionale Industria 4.0, cioè quelli che soddisfano i 5+2 requisiti obbligatori.
Ma tali requisiti non saranno sufficienti per ottenere il beneficio. Infatti, gli investimenti devono obbligatoriamente (pena l’esclusione), garantire un risparmio energetico minimo del 3% se rapportato all’intera struttura produttiva o del 5% se rapportato ad un determinato processo produttivo interessato dall’investimento.
In questa fascia minima (come da tabella sopra riportata), si otterrà un credito d’imposta pari al:
L’investimento massimo ammissibile è pari ad € 50.000.000,00.
Il decreto ha esteso anche l’applicabilità del credito d’imposta a due categorie di software (allegato B – Legge 232/2016), necessari al monitoraggio dei consumi aziendali.
Un’importante novità è quella della maggiorazione del credito d’imposta (che può raggiungere il 63% del costo) per l’acquisto di pannelli fotovoltaici finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia rinnovabile. Sono escluse le biomasse.
Gli unici moduli ammissibili, sono quelli previsti dall’articolo 12 del D.L. 181/2023:
Nello specifico, se verranno inseriti moduli di cui al punto 1) il credito d’imposta sarà pari a quello riepilogato nella tabella sopra riportata in funzione delle fasce di investimento e del grado di efficientamento raggiunto.
Nel caso in cui vengano inseriti moduli di cui al punto 2) o al punto 3), ci sarà una maggiorazione del costo rispettivamente pari al 120% o al 140%.
Ciò si tradurrà in un maggior credito d’imposta che, per queste categorie di spesa, sarà pari al 54% o 63%.
Tra i costi ammissibili, sono previsti anche quelli per la formazione del personale, che non potranno superare il 10% del costo dell’intero investimento e comunque il limite massimo di € 300.000,00. I corsi dovranno essere erogati da soggetti esterni e non è prevista la formazione interna, come avveniva invece per il credito d’imposta Formazione 4.0.
Tra le spese ammissibili, ritroviamo:
Per ottenere il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 sarà necessario riportare sui documenti di trasporto, sulle fatture e su tutta la documentazione inerente gli investimenti, il riferimento normativo all’art. 38 comma 15 del D.L. Pnrr del 02/03/2024.
Prima di avviare concretamente il progetto, sarà necessario effettuare una comunicazione al Gestore dei servizi energetici e nominare un perito indipendente che dovrà certificare la riduzione dei consumi delle varie percentuali.
A conclusione degli investimenti andrà effettuata una nuova comunicazione, con una seconda certificazione del perito, adempimenti finalizzati a certificare il completamento degli investimenti.
A queste certificazioni ex ante ed ex post, il D.L. n.19 aggiunge tra gli adempimenti necessari la comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento. Tale comunicazione sarà poi inoltrata dal Gse al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
A corredo, sarà inoltre necessaria una relazione del revisore legale dei conti, così come avvenuto fino ad oggi per il credito d’imposta per le attività di Ricerca e sviluppo e Formazione 4.0.
Riepilogando saranno necessari i seguenti documenti:
E’ stato previsto un credito d’imposta aggiuntivo fino ad € 10.000,00 per le certificazioni del perito e, per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, un ulteriore credito d’imposta fino ad € 5.000,00 per la relazione del revisore.
Il credito d’imposta 5.0 non concorre alla base imponibile e si potrà utilizzare in compensazione con debiti fiscali e contributivi a decorrere dal quinto giorno dalla trasmissione della documentazione da parte del Gse all’Agenzia delle Entrate. Per cui la misura non sarà più totalmente automatica come avveniva in passato.
Il credito maturato, si potrà compensare in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’eventuale quota residua che non sarà stata compensata entro tale data, si potrà utilizzare in 5 rate annuali di pari importo a partire dall’anno 2026, fermo restando che la prima compensazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025.
Un aspetto da rimarcare è che il credito d’imposta 5.0 non sarà cedibile. I controlli sui crediti d’imposta compensati saranno effettuati dal Gse.
Il credito d’imposta 5.0 non è cumulabile con il credito d’imposta 4.0 e con il credito Zes unica 2024. Per il resto, è cumulabile con altre agevolazioni, a condizione che non venga superato il costo dei beni oggetto di investimento.
Per la piena operatività della misura si rimane in attesa del decreto attuativo previsto dall’art. 17 del D.L. n.19 del 2 marzo 2024, che dovrà disciplinare modalità e tempi di invio della comunicazione, requisiti dei soggetti indipendenti a rilasciare la certificazione e soggetti che potranno erogare la formazione. Il decreto attuativo dovrebbe arrivare entro la fine del mese di marzo 2024.